COPERTURA CONDOMINI CON PANNELLI SANDWICH
CIVER offre ai propri clienti le migliori tipologie di coperture edili civili che il mercato può offrire. Realizziamo coperture condomini con pannelli sandwich, impermeabilizzate e tetti ventilati. I pannelli sandwich sono una valida alternativa quando è necessario realizzare un elemento di copertura che sia nello stesso tempo leggero e isolante.
I pannelli sandwich fungono da isolamento sia termico che acustico, sono isolanti, versatili e dai costi contenuti, e garantiscono una considerevole attenuazione del rumore dovuto alla pioggia.
Oltre a ciò realizziamo coperture e rivestimenti di tetti di piccole e grandi dimensioni, per l’edilizia commerciale e civile impiegando esclusivamente materiali di alta qualità e certificati.
Effettuiamo interventi “chiavi in mano” che, oltre al rivestimento del tetto con coperture curve, piane o a falde, o con pannelli sandwich, possono anche comprendere pareti, strutture complesse a progetto e lattoneria completa.
Domande frequenti sulla copertura dei condomini con pannelli sandwich
L’art. 1117 cod. civ. nei passi rilevanti in questa sede, così recita: “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: 1) il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune…”. L’art. 1123 cod. civ. prescrive che “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”. Tutto ciò premesso in punto di diritto riteniamo che nella fattispecie che qui ci occupa sembrerebbe più corretto applicare in luogo della tabella generale millesimale di proprietà, il terzo criterio previsto dall’art. 1123 cod. civ., ovvero quello dell’utilità derivante dall’uso della cosa comune, quale deve ritenersi il tetto dell’edificio, ai sensi dell’art. 1117 cod. civ., in mancanza di specifiche indicazioni contrarie che ne attribuiscano la proprietà esclusiva ad uno o più condomini. Pertanto le spese per gli interventi di manutenzione di cui al quesito sottoposto dovranno – a parere di chi scrive – essere poste a carico dei condomini che beneficiano delle porzioni di tetto oggetto degli interventi manutentivi, in quanto fungono da protezione delle unità immobiliari di loro proprietà esclusiva. A rafforzare la conclusione cui siamo pervenuti interviene anche recente giurisprudenza della Suprema Corte che così si è pronunciata: “In tema di condominio di edifici, il criterio di ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni, previsto dal comma 1 dell’art. 1123 cod. civ., non si applica quando si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, per le quali, a meno che non vi sia un diverso accordo delle parti, il criterio è, invece, quello della proporzionalità tra spese ed uso stabilito dal comma 2 del medesimo articolo, o quando si tratta di cose che, benché comuni, sono destinate a servire solo una parte dell’intero fabbricato, per le quali il criterio è, invece, quello del comma 3, che pone le spese solo a carico dei condomini che traggono utilità dalla cosa. (Nella specie, la Corte di cassazione ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva posto le spese di rifacimento del tetto e della facciata di un edificio dotato di un corti le condominiale nel quale sorgeva una costruzione separata anche a carico dei proprietari di questa costruzione ed in proporzione del valore delle loro proprietà esclusivamente valorizzando la circostanza che per accedere alla costruzione separata era necessario servirsi dell’androne dell’edificio e del cortile comune” (Cass. civ. Sez. II, 13-07-1996, n. 6359).
La ripartizione delle spese deve essere effettuata ai sensi dell’art. 1123, comma primo, cod. civ., secondo il quale “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”. Pertanto, qualunque tipo di intervento dovesse essere deliberato (la disposizione sopra riportata parla in generale di “conservazione”), esso dovrà essere ripartito in ragione della quota di ciascun condomino, in proporzione quindi al valore del piano o porzione di piano appartenente a ciascuno in via esclusiva (Cass. civ., sez. II, 29.04.1993, n. 5064). In altre parole, le spese di rifacimento del tetto di un edificio diviso in più piani sono sostenute dai condomini, ai sensi degli art. 1117 e 1123, in proporzione al valore del piano o della porzione di piano appartenente a ciascuno in via esclusiva, salvo diversa convenzione, senza che sia applicabile il principio dell’art. 1101 in materia di comunione (in base al quale le spese debbono gravare su tutti i partecipanti in eguale misura, ove non risulti una diversa entità delle quote), trovando spiegazione la detta deroga nella funzione strumentale delle parti comuni dell’edificio in condominio rispetto alle parti in proprietà esclusiva dei singoli condomini, delle quali esse sono a servizio, consentendone la esistenza e l’uso (Cass. 1861/2001; Cass. 5064/1993).